In queste ultime ore, più che parlare di calcio giocato e della partita disputata da Cosenza e Salernitana, ci si è soffermati esclusivamente sull’episodio, avvenuto al 75° minuto, della sostituzione di alcuni calciatori del Cosenza Calcio, e specificatamente per quanto riguarda la sostituzione del calciatore Bruccini con il subentrante Ba, sostituzione che è doveroso precisare è stata debitamente segnalata dalla panchina del Cosenza Calcio (screenshot dove è indicato che il 4° uomo assiste alla segnalazione della sostituzione di Bruccini n.21 con BA n.17).
A tal proposito il Cosenza Calcio ha presentato preannuncio di reclamo, tant’è che la gara non è stata omologata dal giudice sportivo. A tal proposito è per altro inutile entrare nel merito della questione perché bisognerebbe conoscere le motivazioni esatte che hanno portato il Cosenza Calcio a presentare il preannuncio, visto che nello stesso si precisa che lo stesso è presentato per verificare in che misura vi siano state negligenze e/o violazioni delle norme regolamentari tali da ledere il corretto svolgimento della partita. Certo è invece che molti stanno entrando nel merito senza conoscere si le motivazioni del preannuncio di reclamo, ma soprattutto riportando la vecchia Regola 3 del Gioco del calcio, quella in cui si cita la procedura di sostituzione, ora la vecchia regola cita che: Il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto:
- durante un’interruzione di gioco
- all’altezza della linea mediana
- dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito
- dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’arbitro
mentre la nuova aggiunge delle precisazioni che vanno tenute debitamente in considerazione per l’esame del caso in oggetto:
.. per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:
l’arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga.
il calciatore che viene sostituito:
riceve l’autorizzazione dell’arbitro per uscire dal terreno di gioco, A MENO CHE SIA GIA’ FUORI DI ESSO, E DEVE USCIRE DAL PUNTO DELLA LINEA PERIMETRALE A LUI PIU’ VICINO, a meno che l’arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all’altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) deve andare immediatamente nell’area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti. …
Nel caso in oggetto dunque, cambiano le carte in tavola così come espresso anche dall’ex arbitro Rausa ieri sera nella trasmissione Lupus in Forum. Secondo l’ex arbitro verrebbe a mancare la responsabilità dell’arbitro che non sarebbe più deputato a verificare che un calciatore ha lasciato debitamente il terreno di gioco e tantomeno ai suo assistenti, proprio perché il calciatore può uscire da qualsiasi zona del campo e non più dalla mediana dove verrebbe controllato dal quarto uomo. Questa responsabilità sarebbe deputata proprio a quest’ultimo che deve verificare se il calciatore è effettivamente uscito dal terreno di gioco, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta.
In tal caso quindi non si può parlare di errore tecnico dell’arbitro che anzi, sempre secondo Rausa, ha agito in funzione del regolamento, ammonendo quindi Ba entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione: “..è ammonito il calciatore che entra o rientra sul terreno di gioco senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro” cosa però che verrebbe deputata, come detto, al quarto uomo che invece ha permesso a Ba di entrare senza opportunamente verificare che fosse uscito contemporaneamente Bruccini dall’altra parte del campo.
In sostanza l’arbitro ammonendo Ba si è messo al sicuro da errori tecnici, lasciando la responsabilità al quarto uomo ed allo stesso Cosenza Calcio, reo di non aver verificato, tramite la propria panchina, che il suo giocatore avesse abbandonato il campo.
Intanto c’è da registrare la prima decisione del giudice sportivo che nel COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DELL’1 dicembre 2020 ha sanzionato il Cosenza calcio con la seguente motivazione: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere, in contrasto con quanto disposto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 102/A del 22 settembre 2020 e dal punto 4 comma 5 Circolare n. 9 LNPB del 23 settembre 2020, effettuato le sostituzioni utilizzando più delle tre interruzioni di giuoco previste.
È evidente dunque, e come già preventivato, che l’arbitro, nel suo referto, ha addossato tutta la responsabilità al Cosenza Calcio, tant’è che nella partita non ha attribuito alcun minuto di recupero per i fatti accaduti, limitandosi a notificare solo 4 minuti relativi alle sostituzioni. Per completare la presentazione dei fatti, bisogna aggiungere che non c’è giurisprudenza di questo caso perché evento mai verificatosi nei campionati prof, ma solo in qualche campionato dilettanti.