La squalifica comminata a Falcone non ha nessun fondamento
Il regolamento cita che: “Qualora l’espressione blasfema venga ravvisata dopo il comunicato del giudice sportivo, il tesserato viene deferito e si apre un procedimento a suo carico che è giudicato dal TFN sez. disciplinare”. In quel caso è possibile il patteggiamento con commutazione della giornata di squalifica in ammenda”; Se invece l’arbitro o procura ascoltano direttamente si segue il procedimento classico innanzi al giudice sportivo il quale commina la sanzione che può essere poi impugnata innanzi alla corte sportiva”.
Nel comunicato del Giudice sportivo è citato che: “ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 7.38 odierne) in merito alla condotta del calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° del secondo tempo…” quindi sembrerebbe che a rilevare la frase sia stato un componente della procura che solitamente sosta a bordo campo. A norma di regolamento quindi non si potrebbe patteggiare, ma impugnare la sanzione innanzi la Corte Sportiva con tempi assolutamente ridotti.
Fatto sta che se si ascolta attentamente la telecronaca della partita il portierone rossoblù pronuncia le frasi poste al vaglio del giudice, ma proferendo la parola “ZIO” e non “DIO” che invece costituirebbe frase blasfema. Circostanza confermata attraverso un post dello stesso Falcone.
Ma non finisce qui, girando sui motori di ricerca si trovano decine di casi di questo tipo e tutti commutati, tramite patteggiamento, in multa, anche quello capitato all’allenatore dell’Ascoli, beccato per ben 12 volte a bestemmiare, ma multato dietro patteggiamento. A questo punto viene da chiedersi come mai la procura o il quarto uomo non hanno sentito nulla pur essendo a pochi passi dall’allenatore marchigiano ed è stata data la possibilità ugualmente a Sottil di patteggiare???