Nella giornata di oggi il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni inerenti all’ennesima bocciatura del Chievo Verona del presidente Campedelli. Forti le parole espresse dal Coni attraverso le pubblicazioni, i clivensi etichettati quasi da evasori ora sembrano essere spacciati. Paradossale, dopo le motivazioni, che il Cosenza del presidente Eugenio Guarascio non sia stato ammesso ancora al campionato di Serie BKT 21-22. La palla ora passa nelle mani del presidente della FIGC Gabriele Gravina incaricato dalla federazione di riempire i vuoti nei campionati professionistici. Riportiamo delle parti delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni:
[…]provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A in data 16 luglio 2021, con il quale è stato respinto il ricorso della Società ricorrente avverso il diniego della Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.So.C.), prot. n. 4650/2021, in data 8 luglio 2021, della concessione della Licenza Nazionale per l’iscrizione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022, e, per l’effetto, non è stata concessa tale Licenza.
Il Consiglio Federale della FIGC, con delibera pubblicata nel Comunicato ufficiale n.12/A, in
data 16 luglio 2021, ha respinto il ricorso proposto dall’A.C. Chievo-Verona s.r.l., negando a questa Società l’ammissione al campionato di calcio professionistico di Serie B 2021-22, sulla scorta del parere della Co.Vi.So.C., datato 8 luglio 2021, che aveva riscontrato, in relazione alla società clivense, il mancato possesso dei requisiti, stabiliti nel C.U. n. 252/A del 21 maggio 2021, necessari ai fini del rilascio della c.d. Licenza Nazionale per la partecipazione a detto campionato.
Secondo la Co.Vi.So.C, il deficit impediente consiste nella situazione di inadempimento di debiti tributari, segnatamente IVA risalente ai periodi d’imposta 2014-2018, per i quali – alla data discriminante del 28 giugno 2021 – la Società risultava decaduta dalle “procedure di pagamento rateale in precedenza in itinere”.
[…]assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C
[…]Rigetta il ricorso.
Dichiara la parte ricorrente tenuta a rimborsare le spese del giudizio alla FIGC, che liquida in €2.500,00.
Nulla per le spese della parte controinteressata.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.