Da una parte FIGC, Sindaco Occhiuto e Cosenza Calcio, dall’altra Lega B, Sindaco Sboarina e AC ChievoVerona
La partita si è delineata, questa volta non si giocherà sul rettangolo verde però, ma nelle aule dei tribunali e con un epilogo che potrebbe essere abbastanza lungo, posto che dopo il ricorso del Chievo al Collegio di Garanzia del CONI, i “perdenti” potrebbero portare le loro ragioni davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato. Un incontro a 5 round, i primi due vinti dalla FIGC, il terzo sarà fondamentale per dirimere l’incontro, almeno a livello sportivo, infatti il Collegio di Garanzia del Coni, come riportato dall’art.12 bis, comma 1 dello statuto del CONI: “… è organo di ultimo grado della giustizia sportiva..”, a tutti gli effetti una Corte suprema di Cassazione; gli altri due organi di giustizia amministrativa potrebbero controvertere la decisione del CdG, ma con un recinto di ammissibilità ancor più ristretto forse più dei tempi che dovessero intercorrere, perché una volta iniziati i campionati difficilmente si potrà fare marcia indietro.
Il ChievoVerona parte già da uno 0-2 abbastanza pesante: l’8 luglio è stata respinta dalla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) la domanda di iscrizione del club veneto ed il 15 luglio il Consiglio Federale della FIGC, sempre a seguito delle segnalazioni Covisoc, ha bocciato il ricorso del club di Campedelli con delle motivazioni molto serie e rilevanti presentate nel comunicato ufficiale n.12/A del Consiglio Federale. Si legge: “…mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022…” derivanti dall’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate alla data del 28 giugno 2021 e che evidenziano il mancato pagamento dei debiti fiscali inerenti l’IVA relativa ai periodi di imposta 2014-2015-2016-2017-2018, primi tre trimestri del 2019, ovverossia pur avendo presentato una istanza di rateazione articolata su 72 rate ha corrisposto una sola rata peraltro in autonomia e per quelle del 2019: “… pur avendo provveduto a corrispondere entro il 28 giugno 2021 le rate scadute ed in precedenza non tempestivamente corrisposte a fronte di una rateazione in itinere, l’intervenuta decadenza della procedura…rende dovuto il relativo debito tributario nella propria interezza..” assunto confermato dalla stessa società Chievo Verona.
Su questo comunicato si sviluppa il primo scontro istituzionale, infatti il presidente della FIGC, Gravina e quello della Lega, Balata, intervengono in modo diametralmente opposto: il primo, preoccupato, parla di “..segnali allarmanti che richiamano comunque un intervento..”, il secondo garantista, ne fa un problema di discrasia tra ordinamento federale e statuale, quindi da una parte un termine perentorio e dall’altro l’esigenza di riscontri documentali su un diritto di procedere al pagamento con certe agevolazioni. Ed è molto probabile che la tesi difensiva del Chievo dinanzi al CdG verrà rinforzata proprio su questo passaggio, senza che si tenga in considerazione la sostanza dell’inadempimento, ossia che l’IVA non è stata pagata e che dall’ultimo bilancio disponibile, quello del 30 giugno 2020, emerge che il club veronese registrava debiti per 44,2 milioni e 14,4 milioni di crediti.
Il secondo scontro istituzionale si è registrato nelle ultime ore, allorché il sindaco di Verona, Sboarina, ha preso le difese del club della sua città: “ Sto seguendo attentamente la situazione…il Chievo si è sempre distinto come realtà sportiva di prim’ordine. Auspichiamo che il verdetto venga ribaltato…”. Dichiarazioni generiche che omettono i gravi inadempimenti fiscali del Chievo che gli hanno consentito di “barare” nei confronti delle altre società virtuose. A distanza di poche ore è arrivata la replica del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto: “Le motivazioni del CF riferiscono di alcune irregolarità, di carattere fiscale, che rendono questa decisione sì appellabile, ma fondata sul mancato rispetto di quelle regole che stanno a base dei regolamenti federali…Questa inottemperanza della società del Chievo rappresenta un notevole vulnus sulla sua prossima partecipazione al campionato cadetto…comprendiamo l’iniziativa del collega Sindaco di Verona, Federico Sboarina …Sento, però, di dover esprimere più di una perplessità sulla eventualità di una decisione che possa rovesciare quanto è stato già espresso. E lo dico unicamente perché ritengo che se esistono delle regole precise e chiare e se è giusto pretenderne il rispetto, non si può né ignorarle, né modificarle in corso d’opera. Attendiamo speranzosi le decisioni degli organi competenti nei confronti dei quali nutriamo il massimo della fiducia”.
Una istituzione, rappresentata dal sindaco di Cosenza, mette in rilievo il rispetto delle regole alla base del vivere civile e sportivo, il sindaco di Verona, seconda istituzione in causa, omette il rispetto di ben determinate regole in favore dei risultati raggiunti dal club veronese. Due posizioni ben distanti l’una dall’altra, che esprimono anche un modo diverso di interpretare la società, le istituzioni e le norme che li regolano ed allora il giudizio del CdG sarà un giudizio sulla forma o sulla sostanza? Sarà l’ennesimo cavillo giuridico a salvare ancora il Chievo (nella vicenda che vide protagonista sempre i veneti ed i calabresi del Crotone fu la mancata audizione di Campedelli a salvarli) o si penalizzerà il Chievo per la conclamata e confessata inadempienza?
Posto che, il ricorso al CdG è ammesso: “.. esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (art.12 bis, comma 2 dello statuto del CONI). “Da tale disposizione, scrive l’avvocato Marco Farina, si ricava con facilità l’intendimento del Codice di Giustizia Sportiva di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il Coni una funzione decisoria di natura schiettamente impugnatoria e, per di più, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile, mutato quel che vi è da mutare, alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico … ed ha il solo fine di escludere che dinanzi al CdG possa svolgersi un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione della questio facti a fondamento della decisione impugnata… sebbene esso può essere oggetto di impugnazione allorché si possa fondatamente aggredire la legittimità della motivazione resa dal giudice del pregresso grado sotto il profilo di una sua illogicità e o insufficienza..”
Viva l’Italia.