In alcuni ambienti calcistici ha destato preoccupazione quanto previsto dall’art. 211 quater del cd. Decreto Rilancioche recita: ?Le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione dei campionati ? ivi compresa la definizione delle classifiche finali?.
Vista l?assoluta improvvisazione con cui ci si approccia a scrivere su complesse norme giuridiche, comportando la diffusione di notizie imprecise e fuorvianti, ? sembrato opportuno fare delle precisazioni in merito. La lettura dell?art. 211 quater del cd. Decreto Rilancio non pu? essere estrapolata dal contesto del sistema giuridico italiano, ma assolutamente armonizzato con i principi generali, costituzionali e/o comunitari. Per tale motivo ho voluto ascoltare l?avvocato Luciano Valentino che ci ha esposto il suo punto di vista sulla questione: ?La prima parte di tale articolo ?, invero, una mera petizione di principio, poich? lascia inalterato il diritto dei privati, costituiti in associazione, di decidere in merito alla conclusione, o meno, del campionato di calcio. Semmai ? il secondo inciso che merita attenzione, e precisamente quando si afferma che tra i provvedimenti adottabili dalla FIGC ? ?compresa la definizione delle classifiche finali?, sicuramente una norma che, a parere mio, ? stata formulata male e che lascia adito anche a diverse interpretazioni?. ?In merito a tale aspetto, aggiunge l?avvocato Valentino, la domanda da porsi ? se, per mezzo di una norma di legge, si possa conferire un potere ad una associazione tra privati, nel caso di specie la FIGC, che consenta alla stessa Federazione di inserire, in modo apparentemente arbitrario, elementi nuovi nelle vigenti regole associative, che sono sicuramente peggiorativi solo per alcuni tra gli associati?. In sostanza risulta impossibile modificare un regolamento in corso d?opera perch? bisognerebbe dare ai partecipanti la possibilit? di adesione in funzione di una scelta ponderata e comunque se ci? risultasse necessario andrebbe modificatoin meglio e non in peggio? ?Sul punto, continua l?avvocato Valentino?, si osserva preliminarmente come gli Statuti gi? prevedano come la modifica dei medesimi possa essere deliberata dall?Assemblea Straordinaria, appositamente e regolarmente convocata, con il voto favorevole dei tre quarti (?) dei voti degli aventi diritto. ? evidente, sotto questo aspetto, che, per quanto concerne le modifiche che esplicano la loro efficacia in futuro, nulla quaestio. Ma pu? tale potere di modifica avere effetti retroattivi e, soprattutto, peggiorativi solo per alcuni tra gli associati, cos? come la norma della quale si discute sembra recitare? A rigor di logica si deve rispondere negativamente. Nel nostro ordinamento la regola ? che la norma giuridica non pu? avere effetto retroattivo (salvo casi eccezionali che, solitamente, rispondono ad esigenze, di ragionevolezza e giustizia) e tale divieto non pu? essere eluso attraverso l’espediente che un atto normativo conceda tale potere (che non ha) ad un organismo che emette norme di rango subordinato (quelle associazionistiche). Se il divieto esiste per la legge esiste, a maggior ragione, per le norme di rango inferiore.
Pertanto una modifica di tale portata (quale ad es. la ?cristallizzazione? delle classifiche con effetti per promozioni e retrocessioni), che non ? disciplinata in alcuna parte dello Statuto di Lega B (e delle NOIF), per avere efficacia retroattiva dovrebbe essere approvata da tutti gli associati sia della FIGC e sia di tutte le Leghe.In pratica risulterebbe molto difficile che una parte in causa possa decidere in danno di un?altra senza effettive alternative!? ?Sotto quest?altro aspetto si deve evidenziare come una decisione che sia dannosa solo per alcuni pu? essere presa esclusivamente quando essa ? senza alternative.
Se invece vi ? la possibilit? di scelta tra varie decisioni che abbiano diversa incidenza sui diritti degli associati, quali ad es. l’alternativa tra l’ampliare il numero dei partecipanti ai campionati (bloccando ad es. le retrocessioni) e tra il sancire comunque le retrocessioni senza avere concluso tutte le gare (con evidente lesione dei diritti delle societ? retrocesse ?d’ufficio?, senza responsabilit? alcuna), ? preferibile quella che comporta minori lesioni, ancora meglio se ripartite tra tutti gli associati (nella prima ipotesi le lesioni consisterebbero nella minore redistribuzione dei proventi economici e nell’aumento dei costi per il numero maggiore di gare)?.
In conclusione, la parte della norma che parla del potere inerente ?la definizione delle classifiche finali?, non deve essere interpretata come concessione alla FIGC di un potere assoluto di poter fare ci? che vuole, nel pi? puro arbitrio e, in ogni caso, non verrebbe assolutamente impedita la linea di difesa di una parte in funzione della riduzione di alcuni gradi di giustizia. Il fatto che verranno bypassati, nell?occasione, i gradi della Giustizia federale va visto in modo assolutamente positivo poich? si abbrevieranno i tempi di decisione evitando un?ulteriore paralisi del calcio, ma nel contempo si fornisce la possibilit? concreta di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e al TAR.